PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE


DECRETO 16 aprile 2008

Assicurazione obbligatoria per gli sportivi.
          

            Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Soggetti assicurati

          

        
               IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
                       E LE ATTIVITA' SPORTIVE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

                              e con il

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto  il  decreto  legislativo  23 febbraio  2000,  n. 38, recante
«Disposizioni  in  materia  di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali»;
  Visto  l'art.  51  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, recante
disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi;
  Visto  in  particolare  il  comma 2-bis  dell'art.  51 della citata
legge,   come  sostituito  dall'art.  6,  comma 4  del  decreto-legge
30 giugno   2005,  n.  115,  nel  testo  modificato  dalla  legge  di
conversione  17 agosto 2005, n. 168, secondo il quale con decreto del
Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali e con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, sono stabilite le modalita' tecniche
per   l'iscrizione  all'assicurazione  obbligatoria  degli  sportivi,
nonche'  i  termini,  la  natura,  l'entita'  delle  prestazioni  e i
relativi premi assicurativi;
  Visto  l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, commi 19,
lettera  a),  e  22,  come  modificati  dalla  legge  di  conversione
17 luglio 2006, n. 233, secondo cui sono attribuite al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri le funzioni di competenza statale attribuite
al  Ministero  per i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52,
comma 1,  e  53  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di sport;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
15 giugno  2006,  con  il  quale  sono  state delegate le funzioni in
materia di politiche giovanili e attivita' sportive al Ministro senza
portafoglio per le politiche giovanili e le attivita' sportive;
  Visto  l'art.  28,  comma 1,  del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito,  con  modificazioni,  in legge 29 novembre 2007, n.
222,  che  ha  disposto la soppressione della Cassa di previdenza per
l'assicurazione degli sportivi» (Sportass);
  Considerato  che  l'attivita'  svolta  dalle  federazioni  sportive
nazionali,  dalle  discipline  sportive  associate  e  dagli  enti di
promozione   sportiva   in   attuazione  del  presente  decreto  deve
considerarsi finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali
dell'attivita'  sportiva  ed  assume  quindi,  come  affermato da una
costante   giurisprudenza   del  giudice  amministrativo  (da  ultimo
Consiglio  di  Stato,  sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4743) rilevanza
pubblicistica;
  Sentito,  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto legislativo 23 luglio
1999,  n.  242,  il  CONI  per le federazioni sportive nazionali e le
discipline   sportive  associate,  nonche'  gli  enti  di  promozione
sportiva;
                              Decreta:

                               Art. 1.
              Soggetti assicurati e soggetti obbligati
            alla stipula dell'assicurazione obbligatoria

  1.  L'assicurazione  obbligatoria  oggetto  del presente decreto e'
stipulata  nell'interesse  degli sportivi dilettanti tesserati con le
federazioni  sportive  nazionali,  le discipline sportive associate e
gli  enti  di  promozione  sportiva,  riconosciuti  dal  CONI, con la
qualifica  di  atleta,  tecnico  o  dirigente,  di seguito denominati
«soggetti assicurati».
  2.  Le  federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
associate  e  gli  enti di promozione sportiva, di seguito denominati
«soggetti  obbligati»,  sono  tenuti  alla stipula dell'assicurazione
obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse
dei soggetti assicurati.
  3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:
    a) per  atleti  si  intendono  tutti  i  soggetti  tesserati  che
svolgono  attivita'  sportiva  a  titolo  agonistico, non agonistico,
amatoriale o ludico;
    b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale
qualifica dai soggetti obbligati;
    c) per  tecnici  si  intendono  tutti  i  soggetti  tesserati  in
qualita'  di  maestri,  istruttori,  allenatori,  collaboratori  e le
analoghe  figure  comunque  preposte  all'insegnamento delle tecniche
sportive,  all'allenamento  degli  atleti  ed al loro perfezionamento
tecnico.

        
      
          

            Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Soggetti assicurati

          

        
                               Art. 2.
                         Premio assicurativo

  1.  Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto,
i   soggetti   assicurati   sono   tenuti  al  pagamento  del  premio
assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.

        
      
          

            Capo II
Ambito di applicazione

          

        
                               Art. 3.
          Ambito di applicazione della tutela assicurativa

  1.  L'assicurazione  obbligatoria  riguarda  le  conseguenze  degli
infortuni  accaduti  ai  soggetti assicurati durante ed a causa dello
svolgimento  delle attivita' sportive, degli allenamenti e durante le
indispensabili   azioni   preliminari   e  finali  di  ogni  gara  od
allenamento  ufficiale,  ovvero  in occasione dell'espletamento delle
attivita'  proprie  della  qualifica di tecnico o dirigente rivestita
nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.
  2.  L'assicurazione  opera  a condizione che le attivita' di cui al
comma 1 si svolgano secondo le modalita', i tempi e nelle strutture o
nei   luoghi   previsti   dai   regolamenti  sportivi  delle  singole
organizzazioni.
  3.  L'assicurazione  opera  senza  limiti  di  eta'  e per il mondo
intero,  a condizione che le attivita' di cui al comma 1 siano svolte
nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai
calendari  o  da  accordi dei soggetti obbligati, purche' definiti in
data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio.
  4.  La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento
e  cessa  alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di
scadenza del tesseramento stesso.

        
      
          

            Capo II
Ambito di applicazione

          

        
                               Art. 4.
               Titolo per le prestazioni assicurative

  1.  Per  avere  diritto  alle  prestazioni assicurative oggetto del
presente  decreto  e'  necessario  essere  tesserati  in  data  certa
antecedente   all'infortunio,   secondo  le  modalita'  previste  dai
soggetti  obbligati,  ed essere in regola con il pagamento del premio
assicurativo  in  data  certa antecedente all'infortunio, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e dall'art. 15.

        
      
          

            Capo II
Ambito di applicazione

          

        
                               Art. 5.
                      Infortuni indennizzabili

  1.  Ai fini del presente decreto si intende per infortunio l'evento
improvviso   che   si  verifichi,  indipendentemente  dalla  volonta'
dell'assicurato,  nell'esercizio  delle  attivita' di cui all'art. 3,
comma 1,   del   presente   decreto,   e  produca  lesioni  corporali
obiettivamente  constatabili  che  abbiano per conseguenza la morte o
l'invalidita' permanente.
  2.  Sono  altresi'  indennizzabili le lesioni corporali che abbiano
nell'infortunio  la  loro  causa  diretta,  esclusiva e provata e che
producano la morte o l'invalidita' permanente del soggetto assicurato
entro un anno dall'infortunio denunciato.

        
      
          

            Capo II
Ambito di applicazione

          

        
                               Art. 6.
         Condizioni per l'indennizzabilita' dell'infortunio

  1.  L'indennizzo  e'  corrisposto  per  le  conseguenze  dirette ed
esclusive   dell'infortunio  che  siano  indipendenti  da  condizioni
fisiche  o  patologiche  preesistenti o sopravvenute. L'influenza che
l'infortunio  puo'  aver  esercitato su tali condizioni, come pure il
pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte
dall'infortunio,    sono   conseguenze   indirette   e   quindi   non
indennizzabili.
  2.   Nei   casi  di  preesistenti  mutilazioni  o  difetti  fisici,
l'indennita'  per  invalidita'  permanente  e'  liquidata per le sole
conseguenze  dirette  cagionate  dall'infortunio, come se esso avesse
colpito  una  persona  fisicamente  integra senza riguardo al maggior
pregiudizio  derivato  dalle  condizioni  preesistenti,  fatto  salvo
quanto previsto per gli atleti disabili dall'art. 17.
  3.  In  deroga  a quanto stabilito al comma 1, per i soli infortuni
che determinano la morte del soggetto assicurato, purche' avvenuti in
occasione di una manifestazione sportiva indetta dalla organizzazione
sportiva  per  la  quale  il  soggetto  assicurato risulti tesserato,
iscritta  nei  calendari  ufficiali  ed  avvenuta  nei  limiti  della
struttura  deputata  allo svolgimento della manifestazione stessa, la
prestazione  assicurativa  e'  dovuta  anche  se  il  decesso sia una
conseguenza indiretta dell'infortunio.

        
      
          

            Capo II
Ambito di applicazione

          

        
                               Art. 7.
      Estensione della tutela assicurativa per gli allenamenti

  1.  L'assicurazione  si  estende  alle conseguenze di infortuni che
avvengono  durante gli allenamenti, anche individuali, purche' questi
siano     previsti,     disposti,    autorizzati,    o    controllati
dall'organizzazione  sportiva del soggetto obbligato. In tal caso, ai
fini  dell'ammissione  dell'infortunio  al beneficio assicurativo, la
relativa  denuncia  e'  accompagnata  da  una  dichiarazione resa dal
legale   rappresentante  dell'organismo  sportivo  per  il  quale  il
soggetto  assicurato  e'  tesserato, che si assume la responsabilita'
della veridicita' della dichiarazione resa.

        
      
          

            Capo II
Ambito di applicazione

          

        
                               Art. 8.
   Estensione della tutela assicurativa per il rischio in itinere

  1.  L'assicurazione  opera anche in occasione di trasferimenti, con
qualsiasi  mezzo  effettuati, come passeggeri o in forma individuale,
verso  e  dal luogo di svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3,
comma 1,  del presente decreto, esclusi gli incidenti verificatisi in
conseguenza  di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che
regolano il trasferimento.
  2.  L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso
in  localita' compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con
il  percorso  necessario  per  recarsi  presso il luogo deputato alle
attivita'   oggetto   del  presente  decreto  ed  in  data  e  orario
compatibili con la necessita' di pervenire in tempo utile presso tale
luogo  ovvero  lungo  il  percorso  e  con il tempo necessario per il
rientro  presso  il  luogo  di destinazione al termine dell'attivita'
stessa.

        
      
          

            Capo II
Ambito di applicazione

          

        
                               Art. 9.
                Esclusione della tutela assicurativa

  1.   Fatte   salve   altre   cause  di  esclusione  della  garanzia
eventualmente  concordate  con  l'assicuratore  e  compatibili con il
presente decreto, l'assicurazione comunque non opera:
    a) per   gli   infortuni   derivanti   da  abuso  di  alcolici  e
psicofarmaci  o  da  uso  non  terapeutico di sostanze stupefacenti o
psicotrope;
    b) per  l'assunzione  di  sostanze  dopanti,  in violazione delle
norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata
in base alle normative vigenti;
    c) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa
dal  soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti
o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale
o dall'ordinamento sportivo.

        
      
          

            Capo III
Prestazioni

          

        
                              Art. 10.
                      Prestazioni assicurative

  1.   La  prestazione  assicurativa  oggetto  del  presente  decreto
consiste:
    a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in
favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00
euro;
    b) in  caso  di  una invalidita' permanente, nella erogazione, in
unica  soluzione,  di  un  indennizzo  calcolato,  in  proporzione al
capitale  di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri di cui
all'art. 11.
  2.   I  soggetti  obbligati  possono  prevedere  anche  prestazioni
integrative  ulteriori  rispetto  a  quelle  previste dal comma 1 del
presente  articolo e dall'art. 13, nonche' forme di assicurazione per
la   responsabilita'  civile  nei  confronti  di  terzi  per  atleti,
dirigenti e tecnici.

        
      
          

            Capo III
Prestazioni

          

        
                              Art. 11.
            Criteri per la determinazione dell'indennizzo

  1.  In  caso di invalidita' permanente, la prestazione assicurativa
consiste   nella  erogazione  di  un  indennizzo  la  cui  misura  e'
determinata  facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in
allegato A) al presente decreto.
  2.  I  soggetti  obbligati possono prevedere una franchigia per gli
infortuni  che  determinano  una  invalidita'  permanente  in  misura
inferiore  al  10%.  Resta  fermo  che,  in  caso di lesioni plurime,
l'indennizzo  e'  dovuto  in misura pari alla somma delle percentuali
relative alle singole lesioni subite.

        
      
          

            Capo III
Prestazioni

          

        
                              Art. 12.
                   Indennizzo per il caso di morte

  1.  La  prestazione assicurativa e' eseguita in favore degli eredi,
di  seguito  denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la
morte  del  soggetto  assicurato  entro  un anno dal giorno nel quale
l'infortunio e' avvenuto.
  2.  Qualora  la morte interviene entro un anno dall'infortunio ed a
causa  dello  stesso,  l'eventuale  indennizzo  gia'  corrisposto per
l'invalidita'  permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, e'
detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.
  3.  Qualora,  a  seguito  di un evento indennizzabile, il corpo del
soggetto  assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato
ai   beneficiari  non  prima  che  siano  trascorsi  sei  mesi  dalla
presentazione  dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti
che l'assicurato e' vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione
della  somma  pagata  entro  trenta giorni dalla richiesta rivolta ai
beneficiari.

        
      
          

            Capo III
Prestazioni

          

        
                              Art. 13.
                Indennizzo per prestazioni aggiuntive

  1.   Sono   dovute   dall'assicuratore   le   seguenti  prestazioni
aggiuntive, nei limiti e alle condizioni contrattualmente definiti:
    a) nel  caso  di  morte  di  un  soggetto assicurato genitore, il
capitale  spettante  ai  figli  minorenni conviventi e' aumentato del
50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano
gia' portatori di invalidita' permanente pari o superiore al 50%;
    b) al   soggetto   assicurato   che   non   abbia   compiuto   il
quattordicesimo anno d'eta' alla data dell'infortunio sono rimborsate
le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o
stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;
    c) nel  caso  di  morso  di  animali,  insetti  e  aracnoidi, che
comportino  un  ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa
diagnosi  che  accerti  detto  evento,  al  soggetto  assicurato sono
rimborsate le relative spese documentate;
    d)  nel  caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento
involontario   di  sostanze  che  comporti  almeno  un  ricovero  con
pernottamento  in  istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi
ospedaliera  anche  di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato
sono rimborsate le relative spese documentate;
    e) nel  caso  di  ricovero del soggetto assicurato in istituto di
cura,  a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di
sole  o  di  calore e folgorazione, sono rimborsate le relative spese
documentate;
    f) qualora  l'infortunio,  a  causa  dell'entita'  delle lesioni,
determini l'impossibilita' di frequentare lezioni per un periodo che,
a  norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita
dell'anno  scolastico,  al  soggetto  assicurato  e'  corrisposto  un
indennizzo incrementato del 20%.

        
      
          

            Capo IV
Scelta dell'assicuratore
e pagamento del premio

          

        
                              Art. 14.
                      Scelta dell'assicuratore

  1.  I  soggetti  obbligati  scelgono  l'assicuratore attraverso una
procedura  competitiva,  nel  rispetto  dei principi di trasparenza e
parita'  di  trattamento,  ed  individuano, a tal fine, la misura dei
premi   assicurativi  posti  a  base  di  gara  tenendo  conto  delle
prestazioni  oggetto del contratto e delle peculiarita' delle diverse
discipline  sportive.  Alla  procedura  competitiva,  alla quale deve
essere data adeguata pubblicita', devono essere comunque invitati non
meno di cinque concorrenti.
  2.  La  procedura  competitiva  di  cui  al comma 1 e' svolta dalle
federazioni  sportive  e  dalle  discipline  sportive  associate  nel
rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  Codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  3.   Il  CONI,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  di  controllo
sull'attivita'   dei   soggetti   obbligati,  vigila  sulla  corretta
applicazione  delle  disposizioni  contenute nel presente articolo. A
tal   fine   i   soggetti   obbligati  danno  comunicazione  al  CONI
dell'espletamento delle procedure competitive e del relativo esito.

        
      
          

            Capo IV
Scelta dell'assicuratore
e pagamento del premio

          

        
                              Art. 15.
                        Pagamento del premio

  1.  Il  pagamento  del  premio  da  parte del soggetto obbligato e'
condizione per il perfezionamento della procedura di tesseramento.
  2.  Il  tesseramento effettuato in assenza del pagamento del premio
assicurativo,  fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e' inefficace
e  determina,  a  carico del soggetto obbligato, l'applicazione delle
sanzioni previste dall'ordinamento sportivo.
  3.  In  caso  di  omesso pagamento del premio da parte del soggetto
obbligato,  qualora l'assicurato possa esibire la tessera associativa
per   la  qualifica  rivestita  al  momento  del  sinistro,  comunque
rilasciata  dal  soggetto obbligato prima della data dell'infortunio,
l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa, fatto
salvo  il  diritto  di  rivalsa  ai  sensi  dell'art. 1916 del codice
civile.

        
      
          

            Titolo II
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA
Capo I
Prevenzione degli infortuni

          

        
                              Art. 16.
               Attivita' di informazione ed educazione

  1.  Il Ministro con delega per le attivita' sportive, di intesa con
il  Ministro  della  salute  e sentiti il CONI e il Comitato italiano
paralimpico,   individua   le   linee   guida  per  l'informazione  e
l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e, avvalendosi anche
dei  soggetti  obbligati,  promuove  campagne informative finalizzate
alla  prevenzione  degli  infortuni  derivanti  dall'esercizio  della
pratica sportiva.
  2.  Le campagne informative sono rivolte prevalentemente ai giovani
ed  alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle
normative   tecniche   di   sicurezza  e  delle  possibili  soluzioni
preventive.
  3.  Campagne informative devono essere altresi' effettuate per dare
adeguata  informazione  alle disposizioni in materia di assicurazione
obbligatoria   contro  gli  infortuni  nell'esercizio  della  pratica
sportiva.

        
      
          

            Titolo II
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA
Capo I
Prevenzione degli infortuni

          

        
                              Art. 17.
                          Soggetti disabili

  1.  Con separato decreto, sentito il Comitato italiano paralimpico,
possono  essere  emanate  speciali  disposizioni  per l'assicurazione
obbligatori a dei soggetti disabili.

        
      
          

            Titolo II
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA
Capo I
Prevenzione degli infortuni

          

        
                              Art. 18.
                       Disciplina transitoria

  1.  I soggetti obbligati devono adeguare i rapporti assicurativi in
essere  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto alle
disposizioni ivi contenute entro il 31 marzo 2009.
  Il  presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 16 aprile 2008
               Il Ministro per le politiche giovanili
                       e le attivita' sportive
                              Melandri

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                           Padoa Schioppa

                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               Damiano