Sospensione condizionale della pena (raccolta di massime)

Una raccolta di massime della Cassazione in materia di sospensione condizionale della pena
Vedi anche: La sospensione condizionale della pena (guida legale)
 

Cassazione penale Sezione I sentenza del 21/09/2016 n. 1442 
E' nulla la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena se non è stata effettuata  la notifica dell'invito a presentarsi per l'espletamento del lavoro di pubblica utilità all'interessato o ad un suo convivente.

Cassazione penale Sezione III sentenza del 13/09/2016 n. 48580 
In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio fondato solo sulle modalità oggettive della condotta, specie se risalente nel tempo, senza prendere in esame - anche ai fini della prognosi di cui all'art. 164 cod. pen. - gli elementi ritenuti idonei, dallo stesso giudicante, per la revoca di misura di sicurezza precedentemente applicata nei confronti dell'imputato.

Cassazione penale Sezione III sentenza del 06/07/2016 n. 42737 
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nell'esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell'imputato, deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., con riguardo alla personalità dell'imputato stesso, e, qualora taluni elementi vengano ritenuti prevalenti in senso ostativo alla concessione del beneficio mentre altri inducano a propendere per un diverso esito, è necessario che dia conto, con adeguata motivazione, di tale prevalenza, al fine di consentire un controllo sull'uso del potere discrezionale esercitato.

Cassazione penale Sezione I sentenza del 06/07/2016 n. 42822 
In tema di concessione della sospensione condizionale della pena, ai fini di una seconda applicazione del beneficio, il giudice, nel calcolo cumulativo della pena ai sensi dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., può tenere conto dei più ampi limiti previsti per ragioni di età dall'art. 163, commi secondo e terzo, cod. pen., solo quando sia il primo che il secondo reato siano stati commessi dall'imputato quando aveva un' età rientrante nei limiti predetti.

Cassazione penale Sezione VII sentenza del 30/06/2016 n. 37402 
La precedente condanna alla pena detentiva, sostituita con la pena pecuniaria, non è di per sé ostativa ai fini della sospensione condizionale della pena.

Cassazione penale Sezione VI sentenza del 09/06/2016 n. 29163 
È illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività - che escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti dall'art. 165 cod. pen. - la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni entro un termine predefinito nella sentenza, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del predetto danno, giacché la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato, ovvero abbia assegnato una provvisionale.

Cassazione penale Sezione III sentenza del 17/05/2016 n. 29996 
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere.

Cassazione penale Sezione VI sentenza del 13/05/2016 n. 25413 
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.

Cassazione penale Sezione VI sentenza del 13/05/2016 n. 25413 
Quando la sospensione condizionale della pena è stata subordianta al pagamento di una provvisionale, il giudice deve valutare ogni elemento a disposizione per verificare l'effettiva capacità economica dell'obbligato.

Cassazione penale Sezione III sentenza del 11/05/2016 n. 35852 
Il giudice, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti.

Vedi anche: La sospensione condizionale della pena 

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