il diritto all'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Cassazione non è più conseguenza automatica del decorrere del tempo
Avv. Laura Bazzan - In seguito alla riforma della legge professionale, il diritto all'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori non è più conseguenza automatica del decorrere del tempo


L'art. 22 L. 247/2012, invero, ha sostituito il requisito dell'anzianità pari ai dodici anni dall'iscrizione all'albo circondariale con la duplice alternativa:

- dell'esame da sostenere a Roma non prima che sia trascorso un quinquennio di esercizio della professione dinanzi alle magistrature di primo e secondo grado unitamente alla lodevole e proficua pratica, per lo stesso periodo, presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione;

- della verifica finale di idoneità al termine della Scuola Superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF, il cui accesso è subordinato all'iscrizione all'albo ordinario circondariale da almeno otto anni, nonchè all'esercizio effettivo della professione (ovvero il patrocinio, nel quadriennio precedente, di almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile, o almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale, giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili).

L'attuale disciplina, pertanto, rende decisamente più faticoso il conseguimento del titolo di avvocato cassazionista. È appena il caso di precisare, tuttavia, che la disciplina previgente è destinata a trovare applicazione anche nei confronti di quanti maturino il precedente requisito di anzianità entro tre anni dall'entrata in vigore della riforma.

Avv. Laura Bazzan


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